LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 13
Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale.
Art. 7
(Vigilanza sugli atti degli enti di cui all’articolo 1, comma 2)
1. Le Comunità montane competenti per territorio esercitano la vigilanza sull’attività degli enti che amministrano terre civiche i quali, a tale scopo, inviano ad esse i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale.
2. Si considera competente per territorio la Comunità montana nel cui territorio l’ente che amministra terre civiche ha sede.
3. Nell’esercizio del potere di vigilanza le comunità montane possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti vigilati e provvedono, previa diffida, alla nomina di un commissario per l’adozione degli atti obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il concepimento.
4. Possono altresì sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione degli enti vigilati per gravi violazioni di legge o di regolamento.
Nota relativa all’articolo 7:
Così modificato dall’art. 25, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.